Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 61 del 08/02/2006 G.U. n. 52 del 3 Marzo 2006
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione di zone di protezione ecologica
e fissazione dei limiti esterni
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione
della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New
York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della
legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di zone
di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare
territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del
comma 3.
2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il
cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo
fronteggia.
3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono
determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i
limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il
tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e'
equidistante dai punti piu' vicini delle linee di base del mare
territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al
comma 2.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
n. 295, (S.O.).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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