Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 130 del 02/08/2007 G.U. n. 194 del 22 Agosto 2007
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:
"ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche'
al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi
e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva,
individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui
all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni";
b) all'articolo 15:
1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter";
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai
cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo
le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunziare allo
status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che
provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216".
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come
modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n.
230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1998, n. 163, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Il diritto di obiezione di coscienza al
servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro
che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni
relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei
materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa
alle persone ovvero non dotati di significativa capacita'
offensiva, individuati con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale
per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge
18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai
cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano
richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da
caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che
il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad
esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per
la prestazione del servizio militare nelle Forze armate,
nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per
qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado
per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado
per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi
eversivi o di criminalita' organizzata».
«Art. 15. - 1. L'obiettore ammesso al servizio civile
decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento
esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le
condizioni ostative indicate all'art. 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e'
tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista
per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima
dell'inizio del servizio civile, e per un periodo
corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni
caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini
che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale
richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano
prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute
le condizioni ostative previste dall'art. 2 ovvero quando
essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che,
dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in
proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le
armi e le munizioni richiamate all'art. 2, comma 1, lettera
a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi
presso enti o organizzazioni che siano direttamente
finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e
sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli
imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e
commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle
predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.
I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non
costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti
dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di
pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi
qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle
attivita' di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile e' vietato partecipare ai concorsi per
l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego
che comporti l'uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si
applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status
di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,
puo' rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei
volontari congedati e della leva di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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