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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della
Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).