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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 188 del 17/10/2007 G.U. n. 260 dell'8 Novembre 2007
Disposizioni in materia di modalit¿ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonch¿ del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
Disposizioni in materia di modalit¿ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonch¿ del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice
civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare
l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla
lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla
perstatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli
predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le
modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti
i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui
all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di
collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui
l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi
derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive
definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice
alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione,
nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati
all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del
prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro,
della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data
della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno
validita' di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definite le
modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche
attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui
al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita'
del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche'
l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del
rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma
3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme
definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le
quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al
prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire
gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo degli articoli 2094, 2118 e 2549
del codice civile:
«Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E'
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore.».
«Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.».
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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