Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 189 del 17/10/2007 G.U. n. 260 dell'8 Novembre 2007
Differimento del termine per l' esercizio della delega di cui all' articolo 4 della legge 1¿ febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, le
parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ventiquattro
mesi».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          1° febbraio   2006,  n.  43  (Disposizioni  in  materia  di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega  al  Governo  per  l'istituzione dei relativi ordini
          professionali),   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          17 febbraio  2006,  n.  40,  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  4  (Delega  al  Governo  per l'istituzione degli
          ordini  ed albi professionali). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  al  fine  di  istituire,  per  le  professioni
          sanitarie  di  cui  all'art.  1, comma 1, i relativi ordini
          professionali,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
          regioni  e  sulla  base  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi:
                a)  trasformare  i collegi professionali esistenti in
          ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
          e  ferma  restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
          251,  e  del  citato decreto ministeriale 29 marzo 2001 del
          Ministro  della  sanita',  l'assegnazione della professione
          dell'assistente  sanitario  all'ordine  della  prevenzione,
          prevedendo  l'istituzione  di un ordine specifico, con albi
          separati  per ognuna delle professioni previste dalla legge
          n.  251  del  2000,  per  ciascuna  delle  seguenti aree di
          professioni     sanitarie:     area    delle    professioni
          infermieristiche;  area  della  professione ostetrica; area
          delle   professioni   della   riabilitazione;   area  delle
          professioni   tecnico-sanitarie;   area  delle  professioni
          tecniche della prevenzione;
                b)    aggiornare    la   definizione   delle   figure
          professionali  da  includere  nelle fattispecie di cui agli
          articoli  1,  2,  3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
          come  attualmente  disciplinata  dal  decreto  ministeriale
          29 marzo 2001;
                c)  individuare,  in  base  alla normativa vigente, i
          titoli  che  consentano  l'iscrizione  agli  albi di cui al
          presente comma;
                d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al
          presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato
          agli  iscritti  agli  ordini  e quelle il cui esercizio sia
          riservato agli iscritti ai singoli albi;
                e) definire le condizioni e le modalita' in base alle
          quali  si  possa  costituire un unico ordine per due o piu'
          delle  aree  di  professioni sanitarie individuate ai sensi
          della lettera a);
                f) definire le condizioni e le modalita' in base alle
          quali si possa costituire un ordine specifico per una delle
          professioni   sanitarie   di   cui   al   presente   comma,
          nell'ipotesi  che il numero degli iscritti al relativo albo
          superi   le   ventimila  unita',  facendo  salvo,  ai  fini
          dell'esercizio  delle  attivita' professionali, il rispetto
          dei  diritti  acquisiti  dagli  iscritti  agli  altri  albi
          dell'ordine  originario  e  prevedendo  che gli oneri della
          costituzione  siano a totale carico degli iscritti al nuovo
          ordine;
                g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
          l'articolazione   degli  ordini  a  livello  provinciale  o
          regionale o nazionale;
                h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli
          statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
                i)  prevedere  che  le  spese  di  costituzione  e di
          funzionamento  degli ordini ed albi professionali di cui al
          presente   articolo  siano  poste  a  totale  carico  degli
          iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
                l)  prevedere  che,  per gli appartenenti agli ordini
          delle nuove categorie professionali, restino confermati gli
          obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
          dalle disposizioni vigenti.
              2.  Gli  schemi  dei decreti legislativi predisposti ai
          sensi  del  comma 1,  previa  acquisizione del parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi  alle  Camere ai fini dell'espressione dei pareri
          da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per
          materia,  che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
          trasmissione.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto
          per  i  pareri dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta  giorni  che  precedono  o  seguono  la scadenza del
          termine   di   cui   al   comma 1,  quest'ultimo  s'intende
          automaticamente prorogato di novanta giorni.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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