Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 20/02/2009 G.U. n.44 del 23 febbraio 2009
ZELLER ed altri; CICU ed altri; PALOMBA; GOZI e ZACCARIA; BOCCHINO ed altri; SORO ed altri; LO MONTE ed altri; ZELLER ed altri; MELIS ed altri: Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023)
ZELLER ed altri; CICU ed altri; PALOMBA; GOZI e ZACCARIA; BOCCHINO ed altri; SORO ed altri; LO MONTE ed altri; ZELLER ed altri; MELIS ed altri: Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi";
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero
1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A
tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle
liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti
seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti
contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti
e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale
nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le
cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il
quoziente elettorale nazionale".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
Note all'art. 1, comma 1:
Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 21.
L'Ufficio elettorale nazionale ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di
cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere
ove lo creda da uno o piu' esperti scelti dal presidente;
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti riportati
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono
stati costituiti, a norma dell'art. 12 gruppi di liste, dei
voti riportati dal gruppo nel quale e' collegata la lista
del partito o gruppo politico presente in tutte le
circoscrizioni con lo stesso contrassegno;
1-bis) Individua le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi
espressi";
2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al
numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione
dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura
la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi,
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale
quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi
quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti
contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita'
di resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che
abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a
parita' di cifra elettorale nazionale si procede per
sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali
nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente
elettorale nazionale;
3) procede alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa
con le modalita' di cui al precedente n. 2) ottenendo cosi'
il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la
divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola
sia formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle
varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il
rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto
nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati,
rispettivamente nelle circoscrizioni per le quali le ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita'
di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si' e'
ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a
sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali
che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di' lista.
Se alla lista in una circoscrizione spettano piu' seggi di
quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i
candidati della lista e si' procede ad un nuovo riparto dei
seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla
base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale
dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni
stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da
assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra
le varie liste con le modalita' sopra previste.
L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai
singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a ciascuna lista.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare e' rimesso alla segreteria del Parlamento europeo
la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare e'
depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
