Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma
1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione
dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica
italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito
denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e'
istituzione ad ordinamento speciale con personalita' giuridica di
diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e
patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee
e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il
modello amministrativo.
2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione
recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi
della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna,
elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo
un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole
europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7,
consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle societa'
convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai figli dei
cittadini italiani.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche
anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e
secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle
Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione
della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga
al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici
previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo
con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari
esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il
trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e
sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al
comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i
criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui
al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al
comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a
tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a
seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento
di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove
concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo'
procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di
prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
possesso di specifiche competenze, di comprovate capacita' di
direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole
europee e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno
due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di cinque anni. Il
dirigente della Scuola e' il rappresentante legale dell'istituzione
scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui
al comma 8 e' collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera
durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle
risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante
nella sede di titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con
altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto
con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo
deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo,
hanno priorita' di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il
collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni
scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione
dall'incarico, e' assegnato alla sede nella quale era titolare
all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella
Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole
italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di
conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata
dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella
vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della
suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto
del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua
straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima
sistemazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo
di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea
per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi
della legge 10 gennaio 2006, n. 17, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 3
(Sostegno generale)
. - … (Omissis)...
a) L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata
istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai
figli del personale dell'Autorita' garantendo un
apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle
Scuole europee.
L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una
istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al
sistema delle Scuole europee.
Il reclutamento del relativo personale avverra'
attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a
contratti di prestazione d'opera di durata annuale
rinnovabili.
Analogamente in deroga al limite di numero di alunni
frequentanti si provvedera' per la costituzione delle
sezioni e delle classi;
b) L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune
accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione
alle disposizioni di cui al precedente comma (a).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della Convenzione
recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai
sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1996, n. 70:
«Art. 3. - 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole
comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi
superiori.
Esso puo' articolarsi come segue:
ciclo materno;
ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento;
ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.
Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle
esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione
con il sistema scolastico del paese ospitante.
2. L'insegnamento e' impartito dagli insegnanti a cui
viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri,
conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore
secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4.
3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di
base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei
rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio
superiore.
b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario
degli insegnanti richiede la votazione all'unanimita' del
Consiglio superiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - ...(Omissis)…
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».