Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 173 del 12/11/2009 G.U. n.280 del 01 dicembre 2009
Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (2675)
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  
 
 
                               Art. 1. 
                   (Autorizzazione alla ratifica) 
 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo  V  della  Convenzione  sulla  proibizione  o  limitazione
dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere  considerate
dannose  o  aventi  effetti  indiscriminati  (Convention  on  Certain
Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre  1980,  di
seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai  residuati  bellici
esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. 
 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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