Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 191 del 23/12/2009 G.U. n.302 del 30 dicembre 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (2936)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (2936)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in
termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000
milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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