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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
aprovato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale
contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di
riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in
materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.