Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 42 del 05/05/2009 G.U. n.103 del 06 maggio 2009
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (2105)
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (2105)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e
l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei
confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca
disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del
fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e
l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo
economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per
l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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