Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 42 del 05/05/2009 G.U. n.103 del 06 maggio 2009
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (2105)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
                       (Ambito di intervento)

1.  La  presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province,  citta'  metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta'   e  di  coesione  sociale,  in  maniera  da  sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica  e  da  garantire  la  loro  massima  responsabilizzazione  e
l'effettivita'   e  la  trasparenza  del  controllo  democratico  nei
confronti   degli  eletti.  A  tali  fini,  la  presente  legge  reca
disposizioni   volte   a   stabilire  in  via  esclusiva  i  principi
fondamentali  del  coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario,  a  disciplinare  l'istituzione  ed  il funzionamento del
fondo  perequativo  per  i territori con minore capacita' fiscale per
abitante   nonche'   l'utilizzazione   delle   risorse  aggiuntive  e
l'effettuazione  degli  interventi  speciali di cui all'articolo 119,
quinto  comma,  della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate   nella  prospettiva  del  superamento  del  dualismo
economico  del  Paese.  Disciplina  altresi'  i principi generali per
l'attribuzione  di  un  proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane  e  regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2.  Alle  regioni  a  statuto  speciale  ed alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.   119.   -   I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
             La  legge  dello  Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
             Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
             Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022