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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 46 del 07/05/2009 G.U. n.105 del 08 maggio 2009
BERNARDINI ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (907)
BERNARDINI ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (907)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di
esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato
dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di
cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei confronti del
funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento,
disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la
casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22
(Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori
SCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Voto domiciliare per elettori affetti da
infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione). - 1. Gli elettori affetti da gravissime
infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione in
cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono
ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie
disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui
l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del
territorio, rispettivamente, del comune o della provincia
per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire,
in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la
volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di
questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico,
designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria
locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno
antecedente la data della votazione, che attesti
l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla
data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei
confronti del funzionario medico che rilasci i certificati
di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni
di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale
dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la
durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al
comma 1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto al
voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera
b), l'attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore
per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui
al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e
completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a
domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli
elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno
che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione,
il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio,
provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle
richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a
disposizione degli uffici elettorali di sezione per la
raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso
una dimora ubicata in un comune diverso da quello
d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune
d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a)
e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci
dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.
Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti
elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici
elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate
le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e'
aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale
di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora
espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di
cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori
del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle
operazioni di raccolta del voto a domicilio possono
partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano
richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione
cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la
liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu'
plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali,
e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale
di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne
destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui
voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un
ufficio elettorale di sezione diverso da quello
d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e
di essi e' presa nota nel verbale.
9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale
circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo',
con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni
elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal
seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di
cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori.».
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