Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 6 del 06/02/2009 G.U. n.39 del 17 febbraio 2009
TOMMASO FOTI; STRADELLA ed altri; DI PIETRO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (152-1182-1239)
TOMMASO FOTI; STRADELLA ed altri; DI PIETRO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (152-1182-1239)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di
seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da
parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei
soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e
precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte
ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.»;
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
codice penale:
«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29,
32, 270, 305, 306] sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p.
115], la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
[c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne
o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione
da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli
associati e' di dieci o piu' [c.p. 418].
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma; »
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico,
l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da
euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende
nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha
dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
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