Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 67 del 08/06/2009 G.U. n.140 del 19 giugno 2009
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2262)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
        e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
                            del 7° giorno

   1.  E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il
Governo  della  Repubblica  italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane  avventiste  del  7°  giorno,  che modifica l'intesa del 29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi
dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la
          regolazione  dei  rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
          delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  37  dell'intesa,
          approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516:
             «Art.  37.  -  Le  parti  sottoporranno a nuovo esame il
          contenuto  della presente intesa al termine del decimo anno
          dall'entrata  in  vigore  della  legge  di approvazione, ai
          sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
             Ove,  nel  frattempo,  una  delle  due  parti ravvisasse
          l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa,
          le   parti  torneranno  a  convocarsi  a  tale  fine.  Alle
          modifiche  si  procedera'  con la stipulazione di una nuova
          intesa  e con la conseguente presentazione al Parlamento di
          apposito   disegno  di  legge  di  approvazione,  ai  sensi
          dell'art. 8 della Costituzione.
             La   disposizione  di  cui  all'art.  12  potra'  essere
          sottoposta  a  nuovo  esame, su richiesta dell'Unione delle
          Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del
          termine di cui al primo comma.
             In  occasione di disegni di legge relativi a materie che
          coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione
          delle  Chiese  cristiane  avventiste  con lo Stato verranno
          promosse  previamente,  in  conformita'  all'art.  8  della
          Costituzione, le intese del caso.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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