Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 85 del 30/06/2009 G.U. n.160 del 13 luglio 2009
Senatori LI GOTTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori COMPAGNA; VALDITARA; RUTELLI e ZANDA: Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (2042)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Autorizzazione all'adesione)

  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire al
Trattato  concluso  il  27  maggio  2005  tra il Regno del Belgio, la
Repubblica  federale  di  Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera,   in  particolare  allo  scopo  di  contrastare  il
terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato".
 
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          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
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