Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 106 del 07/07/2010 G.U. n.160 del 12 luglio 2010
BERGAMINI; VELO ed altri; POLI ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (3007-3171-3198)
BERGAMINI; VELO ed altri; POLI ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (3007-3171-3198)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
1. E' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, 1a
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni
in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di
Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del
disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario
delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i
soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al
comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per
ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non
inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello
stato di effettiva necessita'. Ai soggetti che hanno riportato
lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata,
nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in
proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello
stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali
elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al
quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento;
f) al convivente more uxorio.
4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformita' con
l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta
i provvedimenti di elargizione.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o
tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti
beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della
normativa vigente.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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