Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 170 del 08/10/2010 G.U. n.244 del 18 ottobre 2010
Senatori FRANCO VITTORIA e altri; Senatori ASCIUTTI e altri: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (2459)
Senatori FRANCO VITTORIA e altri; Senatori ASCIUTTI e altri: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (2459)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in
presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare
a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici,
ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella
realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei
processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia
possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,
si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in
materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulle promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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