Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 240 del 30/12/2010 G.U. n.10 del 14 gennaio 2011
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (3687)
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (3687)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di
apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano,
combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al
titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero»,
le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita'
del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della
didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di
organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica,
diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con
decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni,
provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e
dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
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