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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 38 del 15/03/2010 G.U. n.65 del 19 marzo 2010
BINETTI ed altri; POLLEDRI ed altri; TURCO LIVIA ed altri; FARINA COSCIONI ed altri; BERTOLINI ed altri; COTA ed altri; DI VIRGILIO ed altri; SALTAMARTINI ed altri: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B)
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                               ART. 1 
 
                            (Finalita'). 
 
    1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad  accedere
alle cure palliative e alla terapia del dolore. 
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso  alle  cure
palliative e alla terapia  del  dolore  da  parte  del  malato,  come
definito dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  nell'ambito  dei
livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre  2001,pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine
di assicurare il  rispetto  della  dignita'  e  dell'autonomia  della
persona  umana,  il  bisogno  di   salute,   l'equita'   nell'accesso
all'assistenza, la qualita'  delle  cure  e  la  loro  appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. 
    3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture  sanitarie  che
erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un  programma
di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto
dei seguenti principi fondamentali: 
    a) tutela della  dignita'  e  dell'autonomia  del  malato,  senza
alcuna discriminazione; 
 
    b) tutela e promozione della qualita'  della  vita  fino  al  suo
termine; 
 
    c)  adeguato  sostegno  sanitario  e  socio-assistenziale   della
persona malata e della famiglia. 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle  quali
          restano invariati il valore e l'efficacia. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          29  novembre  2001,  pubblicato  nel  S.O.  alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio  2002,  reca:  «Definizione
          dei livelli essenziali di assistenza». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1
          della legge  23  ottobre  1992,  n.   421)   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza). - (Omissis). 
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          le risorse finanziarie pubbliche individuate ai  sensi  del
          comma 3 e in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
          indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza
          definiti dal Piano sanitario  nazionale  nel  rispetto  dei
          principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
          salute,  dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
          qualita' delle cure e della  loro  appropriatezza  riguardo
          alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
          nell'impiego delle risorse.». 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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