Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 55 del 08/04/2010 G.U. n.92 del 21 aprile 2010
REGUZZONI ed altri: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (2624-B)
REGUZZONI ed altri: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (2624-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Etichettatura dei prodotti
e «Made in Italy»
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere
un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni, e' istituito un sistema di
etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi,
intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei
settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il
luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la
tracciabilita' dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende
ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che
costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato
all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da
abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di
prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi
nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma
1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico
informazioni specifiche sulla conformita' dei processi di lavorazione
alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle
convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del
lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di
igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di
minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul
rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» e' permesso
esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di
lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo
prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno
due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite
nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la
tracciabilita'.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la
filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel
territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o
sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si
intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la
rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando
pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono:
la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la
rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando
pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si
intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16
dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o
intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione
quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale
componente di prodotti destinati all'arredo della casa e
all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come
prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario
si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso -
rifinizione.
9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la
concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il
taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del
tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio
italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i
requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo
l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di
provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il
seguente:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealta';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita'
nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualita' e di efficienza.».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e' il seguente:
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
ove questi siano determinanti per la qualita' o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1966, n.
1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e dei termini che ne derivano), e' il seguente:
«Art. 1. - 1. I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne
derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai
prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali
sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo
tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
