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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata
nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e
industriali causati dall'incuria dell'uomo.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 e' considerata
solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro
negli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' il
seguente:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.»;
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
il seguente:
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla
legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958,
n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro
negli uffici pubblici.»;
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e
2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni
di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado.».