Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 111 del 15/07/2011 G.U. n.164 del 16 luglio 2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (4509)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (4509)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
La presente legge di conversione del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 maggio
2011, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 171 del 25
luglio 2011 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra
citato, corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092.
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