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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 133 del 12/07/2011 G.U. n.184 del 09 agosto 2011
LO PRESTI ed altri: Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi (1524-B)
LO PRESTI ed altri: Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi (1524-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e' sostituito dal seguente:
« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai
Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del
fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e'
riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti
medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le
procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione
dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei
soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 8. - 1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli
albi e degli elenchi degli esercenti l'attivita'
libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a
trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui
all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti,
corredato dei dati anagrafici ed identificativi della
condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1,
che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono
tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o
ente previdenziale secondo le modalita' rispettivamente
previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti
contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a
carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e'
fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza
competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura
percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso
direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento,
previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo
periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e
superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di
migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle
casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a
quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e'
riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo
l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle
casse e degli enti medesimi, previa delibera degli
organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla
legislazione vigente e dai rispettivi statuti e
regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di
destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione
dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita'
della gestione complessiva e le implicazioni in termini di
adeguatezza delle prestazioni.».
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