Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 180 del 11/11/2011 G.U. n.265 del 14 novembre 2011
LA LOGGIA e CARLUCCI; BERSANI ed altri; PELINO ed altri; VIGNALI ed altri; JANNONE e CARLUCCI; VIGNALI ed altri; BORGHESI ed altri: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B)
 
 
    La Camera  dei  deputati ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  legge  definisce  lo  statuto  delle  imprese   e
dell'imprenditore al fine di assicurare  lo  sviluppo  della  persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto  in  forma  autonoma
che d'impresa, e di garantire la  liberta'  di  iniziativa  economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 
  2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di   riforma   economico-sociale   della   Repubblica   e    principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di  garantire
la piena applicazione della comunicazione della  Commissione  europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno  2008,  recante  «Una  corsia
preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato  e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in  materia  di
concreta applicazione della medesima. 
  3. In ogni caso sono fatte salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  4.   Nelle   materie   attribuite   alla   competenza   legislativa
concorrente,  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei  principi
fondamentali di cui alla presente legge. 
  5. Lo statuto  delle  imprese  e  dell'imprenditore,  di  cui  alla
presente legge, mira in particolare: 
  a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita'  economica,  nonche'  al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto  ad  attenersi
nell'esercizio della propria attivita'; 
  b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale  volti  a  favorire  lo  sviluppo  delle
imprese anche di carattere familiare; 
  c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione; 
  d) a promuovere l'inclusione delle problematiche  sociali  e  delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle  imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali; 
  e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne; 
  f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita'  e  di
innovazione delle imprese, con particolare  riferimento  alle  micro,
piccole e medie imprese; 
  g) a favorire la competitivita' del  sistema  produttivo  nazionale
nel contesto europeo e internazionale; 
  h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita'  della  pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole  e  medie  imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 35, 41 e  117,  terzo  comma,
          della Costituzione e' il seguente: 
              «Art. 35. 
              La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
          applicazioni. 
              Cura la formazione  e  l'elevazione  professionale  dei
          lavoratori. 
              Promuove e favorisce gli accordi  e  le  organizzazioni
          internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
          lavoro. 
              Riconosce  la  liberta'  di  emigrazione,   salvo   gli
          obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse  generale,  e
          tutela il lavoro italiano all'estero.» 
              «Art. 41. 
              L'iniziativa economica privata e' libera. 
              Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
          o in modo da recare danno alla  sicurezza,  alla  liberta',
          alla dignita' umana. 
              La legge determina i programmi e i controlli  opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali.» 
              «Art. 117. - (Omissis). 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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