Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 181 del 11/11/2011 G.U. n.265 del 14 novembre 2011
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (4707)
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (4707)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i
rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per
l'esercizio 2010 sono approvati nelle risultanze esposte negli
allegati da 1 a 5, che costituiscono parte integrante della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'Allegato 4:
Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
La legge 23 dicembre 2009, n. 192 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012), e' stata
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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