Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 4 del 03/02/2011 G.U. n.41 del 19 febbraio 2011
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (2260-bis-B)
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (2260-bis-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il
territorio nazionale
1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto
dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima
deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati
dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti
previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza
nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 66 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato):
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). -
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e
nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti
dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti
finanziari fissati dall'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche'
dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge,
contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale
con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di
programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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