Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 63 del 21/04/2011 G.U. n.104 del 06 maggio 2011
Senatori CAFORIO ed altri: Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (2131)
Senatori CAFORIO ed altri: Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (2131)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e'
abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute
e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini
del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli
studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono
definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti
dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno
previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e
tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, e' trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, universita',
beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di
professioni e di sanita'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abrogato dalla presente
legge, recava: «Art. 1-septies. Equipollenza di titoli di
studio.»
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
