Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 11 del 13/02/2012 G.U. n.43 del 21 febbraio 2012
Senatori MAGISTRELLI ed altri: Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (3901)
Senatori MAGISTRELLI ed altri: Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (3901)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «, nonche' per i conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi» sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 173 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida o
di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al
quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del
certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi,
ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata
capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 76 a euro 306.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto
compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al
quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa,
sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata
capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 76 a euro 306.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto
compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».
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