Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 12 del 15/02/2012 G.U. n.45 del 23 febbraio 2012
Senatori CASSON ed altri: Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (4166)
Senatori CASSON ed altri: Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (4166)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei
beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di
reati informatici
1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del
capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 240 del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 240. Confisca.
Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto
o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies.
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".
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