Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 12 del 15/02/2012 G.U. n.45 del 23 febbraio 2012
Senatori CASSON ed altri: Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (4166)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice penale in materia di  confisca  obbligatoria  dei
  beni informatici o telematici  utilizzati  per  la  commissione  di
  reati informatici 
  1. All'articolo 240 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere  stati  in  tutto  o  in  parte  utilizzati  per  la
commissione dei reati  di  cui  agli  articoli  615-ter,  615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e  1-bis  del
capoverso precedente non si applicano se la  cosa  o  il  bene  o  lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona  estranea  al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso  precedente  si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  240  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 240. Confisca. 
              Nel caso di  condanna,  il  giudice  puo'  ordinare  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, e delle cose, che ne sono il  prodotto
          o il profitto. 
              E' sempre ordinata la confisca: 
              1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
              1-bis.  dei  beni  e  degli  strumenti  informatici   o
          telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte
          utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter,    635-quater,    635-quinquies,     640-ter     e
          640-quinquies. 
              2. delle cose, la fabbricazione, l'uso,  il  porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna. 
              Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e
          1-bis del capoverso precedente non si applicano se la  cosa
          o  il  bene  o  lo  strumento  informatico   o   telematico
          appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
          numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche  nel
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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