Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 167 del 19/09/2012 G.U. n.227 del 28 settembre 2012
PALUMBO e PAGANO; BINETTI ed altri; MIOTTO ed altri: Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi (4003-4477-4489)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
         Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino 
 
  1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito di parti di  polmone,  pancreas  e
intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116. 
  3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 5 del Codice civile e' il seguente: 
              "Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli
          atti di disposizione del proprio corpo sono vietati  quando
          cagionino  una  diminuzione  permanente  della   integrita'
          fisica, o quando  siano  altrimenti  contrari  alla  legge,
          all'ordine pubblico o al buon costume.". 
              La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra
          persone viventi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          giugno 1967, n. 160. 
              Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n.
          116 (Regolamento per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          trapianto di organi  da  donatore  vivente)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172. 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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