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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nell'ambito delle attivita' finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici,
iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a
suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del
Risorgimento nonche' sulle vicende che hanno condotto all'Unita'
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale
e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce
dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, e' previsto
l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e
ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861,
dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata dell'Unita' nazionale, della
Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e
promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche'
di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale attraverso il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa
per i sistemi educativi delle comunita' linguistiche riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in
materia di ricorrenze festive.».
Il testo dell'articolo 6 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.».