Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 224 del 11/12/2012 G.U. n.297 del 21 dicembre 2012
DELFINO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (4574)
DELFINO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (4574)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione
si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio
1992, n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.Attivita' di autoriparazione.
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di
sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i
servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente
legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di
riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a
motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole,
rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di
persone e di cose, di seguito denominata «attivita' di
autoriparazione».
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti
gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino
di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e
dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi
di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione
del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' l'attivita' di commercio di veicoli .
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di
autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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