Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 233 del 31/12/2012 G.U. n.2 del 03 gennaio 2013
MOFFA ed altri: Equo compenso nel settore giornalistico (3555-B)
MOFFA ed altri: Equo compenso nel settore giornalistico (3555-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita', definizioni e ambito applicativo
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche
telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la
corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e
alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del
contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della
coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 36 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e'
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e' il
seguente:
«Art. 27. - Albo: contenuto.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza o il domicilio professionale e
l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e
il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato
secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un
indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione
nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la
tessera.».
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