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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 247 del 31/12/2012 G.U. n.15 del 18 gennaio 2013
Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatori BIANCHI ed altri; Senatore MUGNAI: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (3900-bis)
Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatori BIANCHI ed altri; Senatore MUGNAI: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (3900-bis)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali,
della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina
la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione
difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e
sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione
di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita'
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati,
indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della
tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela,
prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura
della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di
valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante
regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere
del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di
interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla
richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le
associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che
siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno
corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su
di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la
medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni
integrative e correttive.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"Art. 17 (Regolamenti).
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4ter. (Omissis).".
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