Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 33 del 22/03/2012 G.U. n.79 del 03 aprile 2012
BIASOTTI ed altri: Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (4663)
BIASOTTI ed altri: Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (4663)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita
negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per
territorio, sentita la societa' o ente di gestione aeroportuale, a
salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita',
della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e' limitato
l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie
o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo
sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo
dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo'
essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui
al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti
veicoli.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di
permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo' essere
effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui
al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che
svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita' alle norme
vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e
per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle
ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del
titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a
carico delle societa' o degli enti di gestione aeroportuale
interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il
seguente:
"Art. 5. Regolamentazione della circolazione in
generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali.".
Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, reca:
"TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente
codice e delle relative sanzioni.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
