Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 33 del 22/03/2012 G.U. n.79 del 03 aprile 2012
BIASOTTI ed altri: Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (4663)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di gestire i flussi veicolari in  entrata  e  in  uscita
negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione  aeroportuale
dell'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  competente  per
territorio, sentita la societa' o ente di  gestione  aeroportuale,  a
salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita',
della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con  ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni, istituire  corsie  o  aree  nelle  quali  e'  limitato
l'accesso  o  la   permanenza,   tenendo   conto   delle   specifiche
caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto. 
  2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie
o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo
sono indicate mediante apposita segnaletica  stradale.  Il  controllo
dell'accesso e del tempo  di  permanenza  nelle  suddette  aree  puo'
essere  eseguito  anche  mediante   apparecchiature   o   dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento  in  modo
completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. 
  3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze  di  cui
al presente articolo e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  80  a  euro  318  per  i  restanti
veicoli. 
  4. L'accertamento delle violazioni  dei  limiti  di  accesso  o  di
permanenza nelle corsie  o  aree  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi  di  cui
al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che
svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita'  alle  norme
vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria  e
per il procedimento  sanzionatorio  relativo  alle  violazioni  delle
ordinanze di cui al presente  articolo  si  applicano  le  norme  del
titolo  VI  del  citato  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. 
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono  a
carico  delle  societa'  o  degli  enti  di   gestione   aeroportuale
interessati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 marzo 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  e'  il
          seguente: 
              "Art.  5.  Regolamentazione   della   circolazione   in
          generale. 
              1. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' impartire ai prefetti e agli  enti  proprietari  delle
          strade  le  direttive  per   l'applicazione   delle   norme
          concernenti la regolamentazione  della  circolazione  sulle
          strade di cui all'art. 2. 
              2. In caso di  inosservanza  di  norme  giuridiche,  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   puo'
          diffidare gli  enti  proprietari  ad  emettere  i  relativi
          provvedimenti. Nel caso in cui  gli  enti  proprietari  non
          ottemperino  nel  termine  indicato,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti dispone,  in  ogni  caso  di
          grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione  delle  opere
          necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
          medesimi. 
              3.  I  provvedimenti  per  la  regolamentazione   della
          circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
          gli organi competenti a norma degli articoli  6  e  7,  con
          ordinanze motivate e  rese  note  al  pubblico  mediante  i
          prescritti segnali.". 
              Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285  del
          1992, reca: 
              "TITOLO VI  -  Degli  illeciti  previsti  dal  presente
          codice e delle relative sanzioni.". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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