Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 34 del 12/03/2012 G.U. n.80 del 04 aprile 2012
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (4569)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica  italiana  e
  l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 
 
  1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra  il
Governo della Repubblica italiana  e  l'Unione  cristiana  evangelica
battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29
marzo 1993, approvata con legge 12 aprile  1995,  n.  116,  ai  sensi
dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima. 
 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 24 della legge 12  aprile  1995,
          n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo  Stato
          e l'Unione Cristiana Evangelica Battista  d'Italia  (UCEBI)
          ), pubblicata nella Gazz.  Uff.  22  aprile  1995,  n.  94,
          S.O.,e' il seguente: 
 
                                   "Art. 24. 
 
 
                               Ulteriori intese 
 
              1. Le parti sottoporranno a nuovo  esame  il  contenuto
          dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'articolo 8 della Costituzione. 
              2. Ove, nel frattempo, una delle due  parti  ravvisasse
          l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata  intesa,
          le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
          si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con
          la conseguente  presentazione  al  Parlamento  di  apposito
          disegno di legge di approvazione ai sensi  dell'articolo  8
          della Costituzione. 
              3. In occasione di disegni di legge relativi a  materie
          che  coinvolgono  rapporti   delle   Chiese   rappresentate
          dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente,  in
          conformita' all'articolo 8 della  Costituzione,  le  intese
          del caso.". 
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