Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 65 del 08/05/2012 G.U. n.123 del 28 maggio 2012
ESPOSITO ed altri: Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' (4805)
ESPOSITO ed altri: Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' (4805)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al
termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate
all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai
sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al
netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i
contenziosi pendenti derivanti dall'attivita' posta in essere dalla
predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della
gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1
della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente,
quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici
invernali «Torino 2006».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la
Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario
liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni
dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui
all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la
priorita' degli interventi, la cui esecuzione e' demandata, quale
stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilita' e con
oneri integralmente a suo carico, alla societa' di committenza
Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione
Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso
commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle
risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 3, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge
finanziaria 2008)), e' il seguente:
"25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue
attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre
anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti
del commissario, nonche' le dotazioni di mezzi e di
personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle
risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le
disponibilita' che residuano alla fine della gestione
liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, e' il seguente:
"Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis).
5-octies. Il termine di cui all' articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2014.
(Omissis).".
- Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 9
ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici
invernali «Torino 2006»), cosi' come da ultimo modificato
dall'articolo 10 della legge 26 marzo 2003, n. 48, e' il
seguente:
"Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la
regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di
Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono
autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara'
a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente
alla predisposizione del piano degli interventi; le
relative rate di ammortamento per capitale ed interessi
sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime
finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi'
concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite
massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20
miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno
2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.
(Omissis).".
- Il testo dell'allegato 1 della citata legge n. 285
del 2000 e' il seguente:
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Impianti
1) Biathlon;
2) Bob e slittino;
3) Curling;
4) Hockey (gare);
5) Hockey (gare);
6) Hockey (gare);
7) Hockey (gare/allenamento);
8) Hockey (allenamento);
9) Pattinaggio artistico - Short track;
10) Pattinaggio veloce;
11) Salto e combinata;
12) Sci alpino, snow, free style;
13) Sci di fondo;
14) Opere urbanizzazione.".
- La legge della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19
(Costituzione della Societa' di committenza Regione
Piemonte S.p.A. - SCR-Piemonte S.p.A.. Soppressione
dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES -
Piemonte.", e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte 9 agosto 2007, n. 32.
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