Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 125 del 11/08/2014 G.U. n.199 del 28 agosto 2014
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (2498)
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (2498)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i
diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo
sviluppo», e' parte integrante e qualificante della politica estera
dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni
Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La
sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della
Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i
popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita'
della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
persegue, in conformita' coi programmi e con le strategie
internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre
organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi
fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze, migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo
sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita'
dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunita' e i
principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione,
di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo i principi del diritto
internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita',
neutralita' e non discriminazione, e mira a fornire assistenza,
soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo,
vittime di catastrofi.
4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta' internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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