Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 125 del 11/08/2014 G.U. n.199 del 28 agosto 2014
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (2498)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La cooperazione internazionale per lo  sviluppo  sostenibile,  i
diritti umani e la pace, di  seguito  denominata  «cooperazione  allo
sviluppo», e' parte integrante e qualificante della  politica  estera
dell'Italia. Essa si ispira ai principi  della  Carta  delle  Nazioni
Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  La
sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo  11  della
Costituzione,  contribuisce  alla  promozione  della  pace  e   della
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e  paritarie  tra  i
popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. 
  2. La cooperazione allo sviluppo, nel  riconoscere  la  centralita'
della persona umana, nella sua dimensione individuale e  comunitaria,
persegue,  in  conformita'  coi  programmi   e   con   le   strategie
internazionali   definiti   dalle   Nazioni   Unite,   dalle    altre
organizzazioni internazionali e dall'Unione  europea,  gli  obiettivi
fondamentali volti a: 
    a) sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze,  migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni  e  promuovere  uno  sviluppo
sostenibile; 
    b)  tutelare  e  affermare   i   diritti   umani,   la   dignita'
dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le  pari  opportunita'  e  i
principi di democrazia e dello Stato di diritto; 
    c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di  pacificazione,
di   riconciliazione,   di   stabilizzazione    post-conflitto,    di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 
  3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo  i  principi  del  diritto
internazionale in materia, in particolare  quelli  di  imparzialita',
neutralita' e non  discriminazione,  e  mira  a  fornire  assistenza,
soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via  di  sviluppo,
vittime di catastrofi. 
  4.  L'Italia  promuove  l'educazione,  la  sensibilizzazione  e  la
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta' internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  11  della  Costituzione  e'  il
          seguente: "L'Italia ripudia la  guerra  come  strumento  di
          offesa alla liberta' degli altri popoli  e  come  mezzo  di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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