Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 161 del 30/10/2014 G.U. n.261 del 10 novembre 2014
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (1864-B)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (1864-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in
materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso
EU Pilot 5015/13/EACU.
1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi»
sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita' separatamente
per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;
2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono
soppresse;
c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore,
previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle
seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna
universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto
conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito
decreto del rettore»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari,
ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei
quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le
presiede»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 5 della Legge 30 novembre 1989,
n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n.
291, come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento
all'estero.
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio
per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si
svolge presso le universita' separatamente per ciascuna
delle quattordici aree disciplinari del Consiglio
universitario nazionale.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i
laureati di eta' non superiore ai ventinove anni, che
documentino un impegno formale di attivita' di
perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali
di livello universitario, con la relativa indicazione dei
corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per
l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per
l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di
cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da
ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione
Europea e tenuto conto di quanto previsto del comma 1, e
sono emanate con apposito decreto del rettore.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte
da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno
con qualifica di professore ordinario, che la presiede.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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