Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 82 del 30/05/2014 G.U. n.125 del 31 maggio 2014
FIORONI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (1843)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
 Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte  di
Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione»,  con  il  compito  di
accertare: 
    a) eventuali nuovi elementi che possono integrare  le  conoscenze
acquisite dalle  precedenti  Commissioni  parlamentari  di  inchiesta
sulla strage di Via Fani, sul sequestro  e  sull'assassinio  di  Aldo
Moro; 
    b) eventuali responsabilita' sui fatti di  cui  alla  lettera  a)
riconducibili  ad  apparati,  strutture  e  organizzazioni   comunque
denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 82 della Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 82. Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste  su
          materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.". 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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