Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 2 del 12/01/2015 G.U. n.17 del 22 gennaio 2015
Senatori AMATI ed altri: Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2295)
Senatori AMATI ed altri: Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2295)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare
l'idoneita' fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla
seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per
le pari opportunita', sono apportate al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo' essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la
parita' di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale
delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli
articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in
vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di
altezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 2015
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, e' il seguente:
«Art. 587. (Limiti di altezza) - 1. Per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale delle Forze
armate sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari,
salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore
a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e,
limitatamente al personale della Marina militare, non
superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e
per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale
dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non
superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non
inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le
donne.».
Il testo dell'articolo 635, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 635. (Requisiti generali per il reclutamento) -
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e
alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo
restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di
partecipazione al concorso da parte del minore che ha
compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi
esercita la potesta';
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i),
l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall' articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.".
Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n.
411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici), abrogato dalla presente legge, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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1950
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