Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 221 del 28/12/2015 G.U. n.13 del 18 gennaio 2016
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (2093-B)
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (2093-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi
inquinanti trasportati via mare
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n.
979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita' e
alla quantita' del carico trasportato. Ai predetti fini il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a
copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia
al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di
bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorita'
marittima».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa
del mare" come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario
di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto
situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma,
nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili
di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel
comma precedente immediata diffida a prendere tutte le
misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo
d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo
assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure
ritenute necessarie per conto dell'armatore o del
proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese
sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara'
eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le
misure necessarie, recuperandone, poi, le spese,
indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese
sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
anche nei confronti del proprietario del carico stesso
quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo, anche con riferimento all'utilizzazione
di una nave inadeguata alla qualita' e alla quantita' del
carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del
carico si munisce di idonea polizza assicurativa a
copertura integrale dei rischi anche potenziali,
rilasciandone copia al comandante della nave che e' tenuto
ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione
dei controlli disposti dall'autorita' marittima."
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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