Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 55 del 06/05/2015 G.U. n.107 del 11 maggio 2015
AMICI ed altri; CENTEMERO ed altri; MORETTI ed altri; BONAFEDE ed altri; DI LELLO ed altri; DI SALVO ed altri: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (831-892-1053-1288-1938-2200-B)
AMICI ed altri; CENTEMERO ed altri; MORETTI ed altri; BONAFEDE ed altri; DI LELLO ed altri; DI SALVO ed altri: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (831-892-1053-1288-1938-2200-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu'
condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio
totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera
b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta
l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta.
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e'
concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha
ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del
matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
14 aprile 1982, n. 164.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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