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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un
decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di
recepimento delle direttive», nonche', entro il 31 luglio 2016, un
decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma
restando la facolta' per il Governo di adottare entro il 18 aprile
2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente
alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori
pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:
a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come
definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo
normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti
di lavori, servizi e forniture denominato «codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso
l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente
e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l'altro, al
coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela
ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali,
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e
anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed
applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di
aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del
medesimo nonche' nei criteri per la scelta delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare
l'accessibilita' delle persone con disabilita', conformemente agli
standard europei;
d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle
materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al
fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del
complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti e un piu' elevato livello di certezza del
diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita
considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di
attivita' e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei
servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla
lettera r);
e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo
scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti
pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una
significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure
di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
f) recepimento degli strumenti di flessibilita' previsti dalle
tre direttive;
g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima
semplificazione e rapidita' dei procedimenti, salvaguardando i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara;
h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti
nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche
al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e
contendibilita' dei relativi mercati;
i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione
delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e
sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di
informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative
nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, nonche' all'innovazione tecnologica e
digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione
di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria
tempestivita' d'azione con adeguati meccanismi di controllo e
pubblicita' successiva, con conseguente espresso divieto di
affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a
quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a
particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
m) previsione di una specifica disciplina per i contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo
tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la
previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio
della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle
esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei medesimi, nonche' sulla
regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione,
individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali
contratti e, ove possibile, le relative modalita' di realizzazione,
assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un
numero minimo di operatori economici, nonche' prevedendo l'adeguata
motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura
con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia incompatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza;
n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di
applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto
di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
o) riordino e semplificazione della normativa specifica in
materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di
sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di
quei beni e delle peculiarita' delle tipologie degli interventi,
prevedendo altresi' modalita' innovative per le procedure di appalto
relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi,
comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la
pubblicita' degli atti;
p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilita' energetica e ambientale nell'affidamento degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso
anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di
vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i
servizi che presentano un minore impatto sulla salute e
sull'ambiente;
q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,
pubblicita', durata e tracciabilita' delle procedure di gara e delle
fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere
alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di
favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione:
1) individuando espressamente i casi nei quali, in via
eccezionale, e' possibile ricorrere alla procedura negoziata senza
precedente pubblicazione di un bando di gara;
2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative
fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati
esistenti nel settore presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla
lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la
previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle
norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione,
con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione,
finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a
favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle
procedure stesse, in funzione della loro tracciabilita';
3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il
rispetto della regolarita' contributiva, fiscale e patrimoniale
dell'impresa appaltatrice;
4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese
aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti
i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e
di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in
rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti
assegnati;
5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la
direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei
casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice
la cui violazione determina la comminazione di sanzioni
amministrative da parte dell'ANAC;
6) attribuendo piena accessibilita', visibilita' e trasparenza,
anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine
di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei
concorrenti;
r) definizione dei requisiti di capacita' economico-finanziaria,
tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale,
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori
economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara,
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza
e rotazione, nonche' a favorire l'accesso da parte delle micro,
piccole e medie imprese;
s) revisione della disciplina in materia di pubblicita' degli
avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di
pubblicita' di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita' prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica
piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
t) attribuzione all'ANAC di piu' ampie funzioni di promozione
dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche,
di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti
e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,
intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonche' di
adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile,
anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilita'
di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai
competenti organi di giustizia amministrativa;
u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di
indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro
adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;
v) previsione delle modalita' e dei soggetti preposti alla
rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati
per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena
possibilita' di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi
elemento di natura formale della domanda, purche' non attenga agli
elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e
semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni
appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti
generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso
l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione
dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine
l'interoperabilita' tra i Ministeri e gli organismi pubblici
coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso
di rifiuto all'interoperabilita';
aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i
partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico
europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei
requisiti;
bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso
l'applicazione di criteri di qualita', efficienza,
professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la
riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con
particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo,
nonche' prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito
dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso
a valutarne l'effettiva capacita' tecnica e organizzativa, sulla base
di parametri obiettivi;
cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli
accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure
utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e
dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualita'
degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di
espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di
committenza volto a determinare un piu' ampio ricorso alle gare e
agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
dd) contenimento dei tempi e piena verificabilita' dei flussi
finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le
stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il
resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto,
nonche' attraverso adeguate forme di centralizzazione delle
committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti,
effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla
lettera bb), con possibilita', a seconda del grado di qualificazione
conseguito, di gestire contratti di maggiore complessita',
salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo
l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a
forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello
di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto
aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei
diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione
e dalle disposizioni vigenti;
ee) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a
variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo
dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in
particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli
insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba
essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni
impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata
dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo
all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e
assicurando sempre la possibilita', per l'amministrazione
committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le
variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo
originario, garantendo al contempo la qualita' progettuale e la
responsabilita' del progettista in caso di errori di progettazione e
prevedendo, altresi', l'applicazione di uno specifico regime
sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o
tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo un approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il
«miglior rapporto qualita'/prezzo» valutato con criteri oggettivi
sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione;
regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e
prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni
appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o del massimo
ribasso d'asta, nonche' indicazione delle modalita' di individuazione
e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili
i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con
particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
gg) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' a quelli di servizi ad alta intensita' di manodopera,
definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni
caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o del massimo
ribasso d'asta;
hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e
contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di
apposite verifiche, delle precedenti attivita' professionali dei
componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti
d'interesse:
1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di
moralita', di competenza e di professionalita' nello specifico
settore cui si riferisce il contratto, nonche' le cause di
incompatibilita' e di cancellazione dal medesimo albo;
2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle
stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina
generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo
aggiornamento;
ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza
delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di
concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando,
anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione
comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere invitati
a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nonche' un'adeguata rotazione, ferma restando la facolta'
per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva
2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, adottati in conformita' ai principi dettati dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;
ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e
di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente
documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e
intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei
lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del
contratto nei contratti di servizi e forniture, nonche' per le
verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte
le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di
tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi
competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. E' vietata, negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente
generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei
lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed e'
previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi
strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera
sss), debbano adottare forme di contabilita' esecutiva e di collaudo
analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
mm) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono
ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di
direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di
lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo
specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita'
e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti
in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei
soggetti interessati;
nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di
collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto
di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori
pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e
disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici
e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento
dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo
conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle
opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore
complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del
progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base
della sola progettazione di livello preliminare, nonche', con
riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio
di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta;
pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni,
in linea con quanto sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle
gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti
informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parita' di
accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena
attuazione del principio di concorrenza;
qq) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di
garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e
adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, nonche' al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi
e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed
imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e
assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina
contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con
gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi
d'impresa;
rr) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il
sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di
importo al di sotto della quale la validazione e' competenza del
responsabile unico del procedimento nonche' il divieto, al fine di
evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo
dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; al fine di
incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della
realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti
dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, e'
destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a
base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici
relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con
particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo
l'applicazione degli incentivi alla progettazione;
ss) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato
pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e
alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita',
incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di
carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico
alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicita'
degli atti;
tt) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di
partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa
indicazione dell'amministrazione competente, delle modalita' e delle
tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilita' che consentano di porre a gara progetti con accertata
copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di
bancabilita', garantendo altresi' l'acquisizione di tutte le
necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque
denominati entro la fase di aggiudicazione;
uu) revisione del vigente sistema di qualificazione degli
operatori economici in base a criteri di omogeneita', trasparenza e
verifica formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente
eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialita', regolate da
un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria
determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri
oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la
gestione dei contenziosi, nonche' assicurando gli opportuni raccordi
con la normativa vigente in materia di rating di legalita';
vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione
delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di
subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando
l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed e'
stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
3) previsione che il curatore del fallimento, quando e' stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti gia'
stipulati dall'impresa fallita;
4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con
continuita' aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o
essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti,
senza necessita' di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto;
5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con
continuita' aziendale o con cessione di beni o che ha presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti gia'
stipulati dall'impresa stessa;
6) disciplina dei casi in cui l'ANAC puo', nelle fattispecie di
cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla
procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere
del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la
partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei
relativi contratti alla necessita' che il curatore o l'impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica,
economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per
qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto o alla concessione;
zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili
dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il
contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi
prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di
avvalimento sia costituito da certificazioni di qualita' o
certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione
imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando
gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria
nonche' circa l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilita' di
ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere
oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e
dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le
prestazioni da affidare;
aaa) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure
arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da
quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerita' e
l'economicita' e assicurare il possesso dei requisiti di integrita',
imparzialita' e responsabilita' degli arbitri e degli eventuali
ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle
procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad
appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza
della tutela giurisdizionale, che, gia' nella fase cautelare, il
giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1,
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi
di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,
debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un
interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;
bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i
giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante
l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che
consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo
all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di
ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione;
previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti
alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel
successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di
impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle
offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con
riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri
servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi
operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro,
piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche
attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e
l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti,
prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il
conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino
eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire
l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle micro,
piccole e medie imprese nonche' introducendo misure premiali per gli
appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti
nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;
ddd) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilita'
ambientale, mediante introduzione di criteri e modalita' premiali di
valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di
aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a
utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale
ovvero in via prioritaria gli addetti gia' impiegati nel medesimo
appalto, in ottemperanza ai principi di economicita' dell'appalto,
promozione della continuita' dei livelli occupazionali,
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della
territorialita' e della filiera corta e attribuendo un peso specifico
anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso
al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto
dell'Unione europea;
eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza
delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di
concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti
affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di
pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento,
assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la
valutazione sulla congruita' economica delle offerte, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo
l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori
di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o
di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli
affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di
iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria
responsabilita', di conferire all'ente con affidamento in house, o
soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti
o concessioni mediante affidamento diretto;
fff) previsione di una disciplina specifica per gli appalti
pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale,
con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di manodopera,
definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo
l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per
ciascun comparto merceologico o di attivita', il contratto collettivo
nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i
lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di
aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto
del diritto dell'Unione europea;
ggg) previsione di una disciplina specifica per gli appalti
pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato e
stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto
dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
hhh) disciplina organica della materia dei contratti di
concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle
disposizioni vigenti, nonche' la previsione di criteri per le
concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della
direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum
abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore
idrico, introducendo altresi' criteri volti a vincolare la
concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto
dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti in opere pubbliche, nonche' al rischio operativo ai
sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le
procedure di fine concessione e le modalita' di indennizzo in caso di
subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni
relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico
da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di
concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova
aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza
pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da
societa' in house per i soggetti pubblici ovvero da societa'
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonche' modalita' di
verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC,
introducendo clausole sociali per la stabilita' del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita' e prevedendo,
per le concessioni gia' in essere, un periodo transitorio di
adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal
predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le
concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
lll) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi
prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema
delle concessioni autostradali, con particolare riferimento
all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,
in conformita' alla nuova disciplina generale dei contratti di
concessione;
mmm) previsione di una particolare disciplina transitoria per
l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di
entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano
scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto
del principio dell'evidenza pubblica, nonche', per le concessioni per
le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso
esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo
17 della direttiva 2014/23/UE;
nnn) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di
modalita' volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialita',
trasparenza, rotazione e parita' di trattamento richiesti dalla
normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e
sistemi informatici gia' adoperati per aste telematiche;
ooo) promozione di modalita' e strumenti telematici e di
procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il
soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualita'/prezzo
piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
ppp) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati
di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla
programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti
di concessione nonche' nella fase di esecuzione del contratto;
qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunita'
locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi
progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale
aventi impatto sull'ambiente, la citta' o sull'assetto del
territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli
esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede
di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di
predisposizione del progetto definitivo;
rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di
una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in
particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di
offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa
individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare,
in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per
ogni tipologia di attivita' prevista in progetto; l'obbligo di
dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di
esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di
esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se
la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i
lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una
piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui
la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la
facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi
di pagamento diretto dei subappaltatori;
sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore
del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione
del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16
luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle
opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonche'
l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e
di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia
contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle
opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie
per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche
vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento
alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento
delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e
privati destinatari della nuova normativa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto
della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio
di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla
trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al
secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche
in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari
indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo,
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni,
ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici
giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato.
4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione
delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate,
anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali. Il decreto di riordino dispone, altresi', l'abrogazione
delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre
disposizioni, espressamente indicate, nonche' prevede opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto
legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di
recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni
correttive e integrative.
5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi', emanate linee
guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono
trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni
parlamentari per il parere.
6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e' disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri
direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
7. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti
modalita' attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente
riconosciute.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati
a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di
direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto
divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite alla
data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle gia'
espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora
proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto
aggiudicatario.
10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con
il medesimo committente e per la medesima attivita' di call center,
il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo
le modalita' e le condizioni previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica
disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del
presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o
private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi
di call center devono darne comunicazione preventiva alle
rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale
di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli
129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero
stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129,
comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto
previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui
bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedendo comunque la riapertura dei
termini per la presentazione delle offerte e purche' non sia gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo
per le materie di cui all'alinea del comma 1:
a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e' fissato al 18
aprile 2016;
b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui
al comma 3;
c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e
finali;
d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base
dell'unico decreto legislativo;
e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8
sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore
dell'unico decreto legislativo;
f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale
richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore
dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione
della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 e' disposta
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui
al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Comma 1:
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea 28
marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia , dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea 28 marzo
2014, n. L 94.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano i commi 24 ter e 24 quater dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005):
«Art. 14. (Semplificazione della legislazione). -
(Omissis).
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive):
«Art. 1. (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle
opere la cui rilevanza culturale trascende i confini
nazionali. L'individuazione e' operata, a mezzo di un
programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate, nonche' l'ente
Roma capitale ove interessato, e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 42, paragrafo 2, della
Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE):
«Art. 42. (Specifiche tecniche). - (Omissis).
2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non
comportano la creazione di ostacoli ingiustificati
all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267(Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 161. (Domanda di concordato). - (Omissis).
6. L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente
la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo
162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa
il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo'
nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo
comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il
debitore ha posto in essere una delle condotte previste
dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte
stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la
domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 121, comma 1, e 122,
dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo):
«Art. 121. (Inefficacia del contratto nei casi di gravi
violazioni). - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione
definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei
seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle
parti e della valutazione della gravita' della condotta
della stazione appaltante e della situazione di fatto, se
la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni
ancora da eseguire alla data della pubblicazione del
dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza
previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando
tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con
procedura negoziata senza bando o con affidamento in
economia fuori dai casi consentiti e questo abbia
determinato l'omissione della pubblicita' del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e'
prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare il termine dilatorio stabilito dall' articolo
11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente
della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipulazione del contratto e sempre che tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell' articolo 11, comma 10-ter , del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita' del
ricorrente di ottenere l'affidamento.
(Omissis).».
«Art. 122. (Inefficacia del contratto negli altri
casi). - 1. Fuori dei casi indicati dall' articolo 121,
comma 1, e dall' articolo 123, comma 3, il giudice che
annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se
dichiarare inefficace il contratto, fissandone la
decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi
delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente
di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e
della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in
cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di
rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata
proposta.».
- Si riporta l'articolo 119, comma 1, lettera a)
dell'allegato 1 annesso al citato decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104:
«Art. 119. (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
(omissis).».
-Si riporta l'articolo 17 della citata direttiva 26
febbraio 2014, n. 2014/23/UE:
«Art. 17. (Concessioni tra enti nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione aggiudicata da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione
della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato
sui propri servizi;
b) oltre l'80% delle attivita' della persona
giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da
altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, prescritte
dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita'
dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante
sulla persona giuridica controllata.
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai
sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a),
quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni significative della persona
giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere
esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta
controllata allo stesso modo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona
giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo
7, paragrafo 1, lettera a), aggiudica una concessione
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore
che lo controlla oppure a un'altra persona giuridica
controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore, purche' non vi sia partecipazione di
capitali privati diretti nella persona giuridica cui viene
aggiudicata la concessione, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano
controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni
legislative nazionali, in conformita' dei trattati, che non
esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera
a), che non eserciti su una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato un controllo ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo, puo' nondimeno
aggiudicare una concessione a tale persona giuridica senza
applicare la presente direttiva qualora siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera
a), esercitano congiuntamente con altre amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su detta persona
giuridica un controllo analogo a quello da essi esercitato
sui propri servizi;
b) oltre l'80% delle attivita' di tale persona
giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad
essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli
enti aggiudicatori controllanti o da altre persone
giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, prescritte
dalle disposizioni legislative nazionali, in conformita'
dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante
sulla persona giuridica controllata.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera
a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera
a), esercitano congiuntamente il controllo su una persona
giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
i) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti;
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
iii) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
4. Un contratto concluso esclusivamente fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non rientra
nell'ambito di applicazione della presente direttiva
qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il contratto stabilisce o realizza una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo
che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che
esse hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico; e
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20% delle attivita' interessate dalla cooperazione;
5. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo
3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c),
si prende in considerazione il fatturato totale medio, o
una idonea misura alternativa basata sull'attivita', quali
i costi sostenuti dalla persona giuridica,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in questione
nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i
tre anni precedenti l'aggiudicazione della concessione.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica, amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione, ovvero a
causa della riorganizzazione delle sue attivita', il
fatturato, o la misura alternativa basata sull'attivita',
quali i costi, non e' disponibile per i tre anni precedenti
o non e' piu' pertinente, e' sufficiente dimostrare,
segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che la
misura dell'attivita' e' credibile.».
- Il decreto del Presidente delle Repubblica 14 marzo
2001 (Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica)
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 2001, n.
163, S.S.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi
ad opere pubbliche):
«Art. 2. (Documento pluriennale di pianificazione). -
1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni
Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione
d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria,
predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di
seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i
piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di
propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale
dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto
previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
7. Per le opere relative alla realizzazione delle
infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi
di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il Documento e' costituito dal
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
altresi' un ulteriore Documento relativamente a tutti gli
altri piani e programmi di propria competenza, secondo le
procedure previste dal presente decreto.
8.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.
100, S.O.
Comma 3:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Comma 4:
- Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.
100, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione
deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
Comma 6:
- Per i riferimenti alle direttive 2014/23/UE ,
2014/24/UE e 2014/25/UE si veda nelle note al comma 1.
Comma 9:
- Si riporta l'articolo 176 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 176. (Affidamento a contraente generale). - 1.
Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera
b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53,
affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del
decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni
caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione
di ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di
effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente
generale, compresa remissione di eventuali stati di
avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri
affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione
sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse
sanzioni previste nel contratto.(688)
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle
successive disposizioni del presente articolo. Alla
societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate
in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel
rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con
la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al
soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31
dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori.
Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al
terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate
dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo
156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
ai sensi dell'articolo 117; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma
ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma
8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal
soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta
aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro
economico, ed e' unita una relazione di massima che correda
il progetto, indicante l'articolazione delle suddette
misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
Comma 11:
- Si riporta l'articolo 129, comma 3, del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 129. (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici). - (Omissis).
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b)
e c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».
- Per il testo dell' articolo 176 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note al
comma 9.
- Si riporta l'articolo 113, comma 3, del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 113. (Cauzione definitiva). - (Omissis).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
(Omissis).».
Comma 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si veda nelle note al comma 1.
Comma 13:
- Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».