Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 115 del 16/06/2016 G.U. n.149 del 28 giugno 2016
Senatori AMATI ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (2874-B)
Senatori AMATI ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (2874-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se
la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.
232».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1975, n. 337, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione
dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
2.
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo
fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni.
3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei
anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,
commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione
dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232.».
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