Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio
dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita'
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale
e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e'
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale
fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito
denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi
dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo,
della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e
della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del
principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi
nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo
svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente
legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.