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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 133 del 11/07/2016 G.U. n.166 del 18 luglio 2016
BOLOGNESI ed altri; senatori LO GIUDICE ed altri: Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (559-B)
BOLOGNESI ed altri; senatori LO GIUDICE ed altri: Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (559-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da
tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o
un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.
Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale
nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e
depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati
dal loro ufficio o servizio.
La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da
sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque
anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). -
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e
375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e'
della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una
condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti
anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale,
dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375,
terzo comma,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 374 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre
in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di
esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o
delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
legge, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e'
commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti
alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso;
ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di
reato per cui non si puo' procedere che in seguito a
querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata
presentata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 157 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso
il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a
sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si
tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola
pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il
tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del
secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente
o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo
comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonche'
per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi
che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di
cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui
all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del
capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che
risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti
contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero
dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
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