Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 145 del 21/07/2016 G.U. n.178 del 01 agosto 2016
CIRIELLI ed altri; DURANTI ed altri; GAROFANI ed altri; ARTINI ed altri: Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (45-933-952-1959-B)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87,  nono  comma,
della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze
di polizia ad ordinamento militare o civile e  dei  corpi  civili  di
pace    a    missioni    internazionali     istituite     nell'ambito
dell'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   (ONU)   o   di   altre
organizzazioni internazionali  cui  l'Italia  appartiene  o  comunque
istituite in  conformita'  al  diritto  internazionale,  comprese  le
operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di
diritto  dell'Unione  europea,  nonche'  a  missioni  finalizzate  ad
eccezionali interventi umanitari, e'  consentita,  in  conformita'  a
quanto disposto dalla presente legge, a condizione  che  avvenga  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione,  del
diritto  internazionale  generale,  del  diritto  internazionale  dei
diritti umani, del diritto internazionale umanitario  e  del  diritto
penale internazionale. 
  2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio
di personale e di assetti, civili e militari,  fuori  del  territorio
nazionale,  che   avvenga   secondo   i   termini   della   legalita'
internazionale, delle disposizioni e delle finalita'  costituzionali,
in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali
o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari. 
  3.  Nell'ambito  della  partecipazione  dell'Italia  alle  missioni
internazionali  sono  adottate  iniziative  volte   ad   attuare   la
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite  n.  1325
del 31 ottobre 2000 e le  successive  risoluzioni  del  Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del
30 settembre 2009, n. 1889  del  5  ottobre  2009,  n.  1960  del  16
dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122  del  18  ottobre
2013, nonche' il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza
2014-2016» e i piani successivi. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  78  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di  guerra  e
          conferiscono al Governo i poteri necessari.». 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il  testo  dell'art.  11  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra  come  strumento
          di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo  di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente  in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». 
              Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
          Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009),  1889  (2009),
          1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) - aventi ad  oggetto
          «Women and Peace and Security» - sono pubblicate  sul  sito
          internet           delle           Nazioni            Unite
          (http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/). 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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