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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale
1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.