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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 20 del 15/02/2016 G.U. n.46 del 25 febbraio 2016
Senatori MATURANI ed altri: Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (3297)
Senatori MATURANI ed altri: Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (3297)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia
di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la
lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini
nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di
preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale
che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale
e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle
preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze,
la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso
diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60
per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge
elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col
medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non
eccedano il 60 per cento del totale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 2 luglio, n. 165
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
155 del 5 luglio 2004, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 4. (Disposizioni di principio, in attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di sistema di elezione). - 1. Le regioni
disciplinano con legge il sistema di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per
l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e
uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati
siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso
non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita
l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena
l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione
di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature
presentate col medesimo simbolo in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale.».
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