Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 20 del 15/02/2016 G.U. n.46 del 25 febbraio 2016
Senatori MATURANI ed altri: Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (3297)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia
  di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la
lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «c-bis) promozione delle  pari  opportunita'  tra  donne  e  uomini
nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 
    1)  qualora  la  legge  elettorale   preveda   l'espressione   di
preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale
che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale
e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di  cui  una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento  delle
preferenze successive alla prima; 
    2) qualora siano previste liste senza espressione di  preferenze,
la legge elettorale disponga  l'alternanza  tra  candidati  di  sesso
diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il  60
per cento del totale; 
    3)  qualora  siano  previsti  collegi   uninominali,   la   legge
elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature  presentate  col
medesimo simbolo in modo  tale  che  i  candidati  di  un  sesso  non
eccedano il 60 per cento del totale». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 2 luglio, n. 165
          (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
          della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          155 del 5  luglio  2004,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 4.  (Disposizioni  di  principio,  in  attuazione
          dell'articolo 122,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
          materia  di  sistema  di  elezione).  -   1.   Le   regioni
          disciplinano  con  legge  il  sistema   di   elezione   del
          Presidente  della  Giunta  regionale  e   dei   consiglieri
          regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: 
                a)  individuazione  di  un  sistema  elettorale   che
          agevoli la formazione di stabili maggioranze nel  Consiglio
          regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 
                b) contestualita' dell'elezione del Presidente  della
          Giunta  regionale  e  del  Consiglio   regionale,   se   il
          Presidente e' eletto  a  suffragio  universale  e  diretto.
          Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi  di
          elezione del  Presidente  della  Giunta  regionale  secondo
          modalita' diverse dal suffragio universale  e  diretto,  di
          termini  temporali  tassativi,  comunque  non  superiori  a
          novanta  giorni,  per  l'elezione  del  Presidente  e   per
          l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; 
                c) divieto di mandato imperativo; 
                c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e
          uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 
                  1)   qualora   la    legge    elettorale    preveda
          l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i  candidati
          siano presenti in modo tale che quelli dello  stesso  sesso
          non eccedano il 60 per cento del totale  e  sia  consentita
          l'espressione  di  almeno  due  preferenze,  di   cui   una
          riservata  a  un   candidato   di   sesso   diverso,   pena
          l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 
                  2) qualora siano previste liste  senza  espressione
          di preferenze, la legge  elettorale  disponga  l'alternanza
          tra  candidati  di  sesso  diverso,  in  modo  tale  che  i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale; 
                  3) qualora siano previsti collegi  uninominali,  la
          legge  elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature
          presentate  col  medesimo  simbolo  in  modo  tale  che   i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale.». 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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